L’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti.
L'A.I.R.E consente:
• di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
• di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
• di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
• i lavoratori stagionali;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
• i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
• a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
• oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’Ufficio Consolare:
• il trasferimento della propria residenza o abitazione;
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia;
• la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana;
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere i seguenti certificati anagrafici e di stato civile:
• certificato di residenza estera;
• certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
• certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
• certificato di stato libero;
• certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione);
• certificato plurimo di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione);
• certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione).
Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione) ed esistenza in vita è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.
Voto all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).
Chi può votare all’estero?
Gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione.
Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) può votare??
• Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
• Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, gli uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali; una busta piccola; una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente; le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide); un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.
• Elezioni amministrative (comunali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio.
Opzione per il voto in Italia
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale. Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.
Agevolazioni di viaggio
Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a.; compagnie di navigazione; società autostradali, etc.). Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso pari al 75 per cento del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).
Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:
• non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;
• non è stato possibile concludere intese con Governi esteri in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;
• la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare un’apposita richiesta all'ufficio consolare della circoscrizione in cui risiede o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, allegando il certificato elettorale e il biglietto di viaggio (L. 459/2001, art. 20, comma 2; D.P.R. 104/2003, art. 22).
Nota bene. Tutti gli elettori che non hanno optato per il voto in Italia devono obbligatoriamente votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.
Ultimo aggiornamento
Sabato 19 Giugno 2021