CANCELLAZIONI PER EMIGRAZIONE, IRREPERIBILITA', MANCATO RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Data di pubblicazione:
01 Novembre 2019
CANCELLAZIONI PER EMIGRAZIONE, IRREPERIBILITA', MANCATO RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Le cancellazioni dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune, e comporta la perdita di tutti i diritti (rilascio di certificazione anagrafica corrente, diritto elettorale, esenzioni o riduzioni da specifiche imposte o tributi, assegnazione di contributi, ecc.) e doveri relativi all'iscrizione anagrafica nel Comune.
Come e quando richiederla
Presso il Comune o il Consolato italiano (per i cittadini italiani) di nuova residenza, se si tratta di emigrazione. Direttamente presso i nostri sportelli nei giorni ed orari di apertura al pubblico, se si tratta di segnalazione di irreperibilità o di emigrazione all'estero per il cittadino straniero o dell'U.E., compilando l'apposito modulo.
Costi
Nessuno

La cancellazione anagrafica può avvenire per:
*CANCELLAZIONE PER MORTE
la comunicazione viene effettuata al Comune dall'AUSL o dal Comune dove è avvenuto il decesso.
*CANCELLAZIONE PER EMIGRAZIONE IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza o (se si tratta di cittadini italiani) al Consolato italiano all'estero, che a loro volta comunicheranno al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto. I cittadini stranieri che emigrano all'estero potranno comunicarlo al Comune di residenza tramite il modulo pubblicato di seguito.
*CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA
A seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo. Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie. La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di 1 anno dall'inizio della procedura di cancellazione. Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto disperdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni; tanto che finché si presume una sua presenza in altro Comune, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Riferendosi ai casi di assenza per motivi di lavoro o di studio è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi quali ad esempio: la villeggiatura, o al lavoro in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale. Se dunque l’interessato o il genitore di figlio minore (che magari studia all’estero ma rientra in Italia dove risiede la famiglia almeno una volta all’anno per un periodo significativo) dichiari e documenti la propria presenza nel luogo di residenza, mantenendovi la disponibilità dell’alloggio, quella persona non potrà essere considerata irreperibile.
Lo stesso discorso vale anche per colui che, benché totalmente assente dal luogo di residenza anagrafica, dichiari e dimostri di essere stabilmente altrove; in mancanza di un luogo certo di residenza (di fatto) il problema sarà quello di individuare il Comune competente all’iscrizione, anche utilizzando la categoria dei senza fissa dimora.
Se il cittadino si presenta allo sportello dell'ufficio anagrafe per richiedere la carta d'identità, questo fa cadere il presupposto del procedimento di cancellazione per irreperibilità, che dovrà pertanto essere archiviato.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L.1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Municipale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n.241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
La decorrenza del procedimento è la data in cui viene inviata la comunicazione di avvio del procedimento di cui al punto precedente.
Se dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati dal personale comunale incaricato emergerà la totale irreperibilità per almeno un anno, si potrà senz’altro provvedere a cancellare la persona dall’anagrafe. Trattandosi di provvedimento d’ufficio, la decorrenza sarà la data di adozione del provvedimento stesso.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. .... Nei casi previsti nel presente articolo ..., la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
*CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO PER OMESSO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno. In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del D.P.R. n.223/1989).
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:
1) iI primo costituito dall’omessa dichiarazione;
2) il secondo rappresentato dal decorso dell’anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Dalla lettura coordinata dell’art. 7 e dell’art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di sei mesi vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.
Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso. In una risposta del 4 luglio 2006, su caso in pendenza di ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso, il Ministero ha sostenuto che il cittadino può rimanere iscritto in anagrafe. “In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale, l’interessato può rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del D.P.R 394/99, così come modificato dal d.P.R.334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Se la sentenza dovesse essere negativa per il cittadino straniero allora si attiverà la procedura di cui all''art. 11 del D.P.R. n. 223/1989", con la conseguente cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
*CANCELLAZIONE PER PERDITA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEL CITTADINO EUROPEO
Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.

Ultimo aggiornamento

Sabato 19 Giugno 2021