ATTRIBUZIONE DEL DOPPIO COGNOME

Data di pubblicazione:
02 Novembre 2019
ATTRIBUZIONE DEL DOPPIO COGNOME

Nell'attribuzione del doppio cognome:
deve esservi l'accordo da parte di entrambi i genitori.

L’accertamento della illegittimità è comunque limitato alla sola parte in cui non era consentito ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Dunque, viene precisato che l’intervento della Corte riguarderà solamente l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno.
Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione naturale, ovvero al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, come anche nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.

A seguito di tale pronuncia l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno.

Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio, quindi il figlio nato nel matrimonio, ma il principio dovrà essere esteso anche al caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori, come anche nel caso di adozione.

L’applicazione della sentenza della Corte è immediata e l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno.

Qualora, al momento delle formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione resa da uno solo dei genitori, sarà sufficiente la sua dichiarazione della volontà di entrambi i genitori.

Prima il cognome paterno o quello materno? Lo chiarisce la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/2017..... Prima verrà attribuito quello paterno poi quello materno.
In relazione alle altre problematiche sinora emerse, si forniscono - alla luce della pronuncia costituzionale, e in attesa di auspicati interventi del legislatore, anche ivi richiamati - i seguenti, ulteriori chiarimenti:
1. Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione «anche» del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione.
2. L'attribuzione «anche» del cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome sia composto.
3. In tema di adozione, ambito pure attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, l'attribuzione «anche» del cognome materno all'adottato, che risulti dal pertinente provvedimento giudiziario, va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso.
4. L'attribuzione «anche» del cognome materno, ove risultante dagli atti di nascita formati dalle autorità indicate nell'art. 8, D.P.R. n. 396/2000, va esattamente riportata in sede di trascrizione degli stessi.
5. La volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000) deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo tra i genitori - coniugati o meno - sull'attribuzione del cognome materno. 

Ultimo aggiornamento

Sabato 19 Giugno 2021