Adozione non legittimante di minore ricorre quando non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico.
Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. E' un istituto diverso anche dall'adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l'adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore.
I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati:
1. quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo;
2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. quando il minore sia portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
I requisiti previsti dalla legge sono:
• nei casi di cui ai numeri 1. e 4. l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell'adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui ai numeri 2. e 3. sempreché sia reputato nell'interesse del minore e qualora lo scopo sia quello di favorire l'unità familiare;
• occorre il consenso dell'adottante; occorre l'assenso dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un'età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento;
• il tribunale può disporre ugualmente l'adozione in caso di mancato assenso qualora reputi che il rifiuto all'assenso sia ingiustificato o che comunque l'adozione risponda ad un interesse superiore;
• deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se handicappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
• i consensi di tali persone devono essere manifestati personalmente al presidente del tribunale o a un giudice a lui delegato (art 56 legge n. 184/1983);
• è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando; l'adozione non può essere pronunciata, qualora l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Tali assensi possano essere dati anche da un procuratore speciale e la procura deve avere la forma di scrittura privata autenticata oppure di atto pubblico.
Laddove non sia previsto il consenso manifestato personalmente di fronte al presidente del tribunale ma sia prevista la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico la competenza esclusiva è del notaio e non dell'ufficiale di stato civile o incaricata dal sindaco.
Il procedimento
Per quanto riguarda il procedimento di adozione: l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione.
Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge.
Al fine di verificare l'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dell'adottante; i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l'esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia.
Finché la sentenza non è emanata, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il loro consenso. Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall'adottante, dai genitori dell'adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo status della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto.
L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione. (mass. Usc Min. Int. ed. 2012 p. 85)
Quali sono gli effetti?
Gli effetti dell'adozione si esplicano dalla data della sua pronuncia e fino a tale data il consenso dell'adottante e dell'adottato possono essere revocati (art 47 legge n. 184/1983).
In caso di morte di uno dei coniugi, dopo comunque aver prestato il proprio consenso ma prima della pronuncia definitiva, il coniuge superstite può richiedere che il procedimento di adozione prosegua e se il tribunale ritiene di ammettere tale adozione, questa avrà gli effetti decorrenti dalla morte dell'adottante.
Per quanto riguarda gli effetti giuridici a seguito di una pronunzia di adozione in casi particolari occorre far riferimento al codice civile e alle regole esistenti per le persone maggiori di età, infatti l'art 55 della legge n 184/1983 rinvia agli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile e l'art 56, comma 4 fa riferimento agli articoli 313 e 314 del codice civile. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Ciò sta a significare che un figlio riconosciuto avuto fuori del matrimonio non può diventare anche figlio adottivo, quindi permane la netta distinzione tra i due istituti giuridici. (art. 293 c.c.) È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. (art 294 c.c).
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art 295 c.c.) tale disposizione vuole evitare un conflitto di interessi risultante dalla diversa funzione che il tutore assume nei confronti del minore rispetto al genitore adottivo.
In linea generale l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art 299 c.c.); la legge poi prosegue nei casi specifici per i quali è prevista una diversa attribuzione di cognome. „±
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Data la particolarità dell'istituto questo articolo ribadisce il fatto che a differenza dell'adozione legittimante non viene reciso il rapporto giuridico con la famiglia di origine e conseguentemente permangono i doveri dei figli nei confronti dei genitori e gli obblighi alimentari verso e viceversa la famiglia di origine.
La legge prevedeva che non si venissero a determinare rapporti giuridici tra l'adottante e la famiglia dell'adottato e tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, ma con la riforma della filiazione la nuova formulazione dell'art 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Ciò sta a significare che si delinea un rapporto tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, poiché la disposizione normativa non ha escludo l'adozione in casi particolari ma solo l'istituto delle persone maggiori di età poiché la norma prosegue affermando che il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
Dal punto di vista operativo l'ufficiale di stato civile riceve dal Tribunale per i minorenni il provvedimento di adozione particolare e deve procedere alla sua trascrizione in parte II serie B dei registri di nascita; procederà poi ad annotare tale adozione sull'atto di nascita del minore con formula 123 del formulario.