La toponomastica è la parte della linguistica che si occupa dell'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche e si dedica al loro studio per approfondirne le modalità di formazione e diffusione sul piano geografico e storico.
La parola toponomastica deriva dalle parole greche tópos (luogo) e ónoma (nome). A sua volta la toponomastica fa parte della onomastica.
L'onomastica è lo studio generale dei nomi propri di persona o di luogo partendo dalle lingue e dai dialetti ed è una parte della linguistica che lega storia e geografia.
L'odonomastica è lo studio specifico che riguarda i nomi delle strade e delle vie di comunicazione di una particolare zona o località dal punto di vista della genesi del nome stesso. Molte città, non solo italiane, hanno o hanno avuto spesso studiosi locali che si sono interessati della particolare odonomastica specifica di alcune aree limitate e precise.
UFFICIO TOPONOMASTICA
L’Ufficio Toponomastica è attualmente strutturato all’interno dei Servizi Demografici in stretta collaborazione con l'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva. I principali compiti d’istituto dell’Ufficio Toponomastica sono i seguenti:
DIZIONARIO
-Accesso all’unita ecografica semplice: può essere diretto, quando si apre sull’area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne. Gli accessi esterni sono identificati dall’odonimo e dalla numerazione civica costituita da numero o valore metrico, esponente e specificità La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell’unita ecografica semplice da cortili o scale interne. Dovranno essere contrassegnati: con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale;
-Area di circolazione: si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità, identificato dall’odonimo costituito dalle componenti “denominazione urbanistica generica DUG” e “denominazione urbanistica ufficiale DUF. Il DUG (es. “via”, “piazza”) insieme alle Denominazioni Urbanistiche Ufficiali o DUF (es. “D. Alighieri”, “G. Garibaldi”), costituiscono l'odonimo (es. “Via Dante Alighieri”), ovvero il nome che un Comune assegna a ogni area di circolazione per identificare l'accesso agli immobili, distinti poi dal relativo numero civico.;
-Centro o nucleo abitato: località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine, interposte a strade, piazze e simili, dove servizi e luoghi di raccolta pubblici diano origine ad una forma autonoma di vita sociale
-DUF: denominazione urbanistica ufficiale (D. Alighieri, G. Garibaldi);
-DUG: denominazione urbanistica generica (Via, Piazza, Viale…);
-Indirizzario o viario: è un’estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna.
-Numerazione civica: è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall’area di circolazione alle unita ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.);
-Odomastica: l'insieme dei nomi delle aree di circolazione di un centro abitato ed il suo studio storico-linguistico;
-Odonimi: L’odonimo è il nome che un Comune assegna ad ogni area di circolazione per identificare l'accesso agli immobili a sua volta caratterizzato dal numero civico; L’odonimo può essere costituito:
• dalla Specie o DUG (via, piazza, lungomare, salita, ecc.);
• dal complemento alla specie (di, a, da, degli, ……..);
• dal complemento alla denominazione (Generale, Don, ecc.);
• dalla Denominazione ufficiale o DUF (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.).
-Toponimo: nome di un luogo;
-Toponomastica: insieme dei nomi propri dei luoghi e si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso;
A) ADEMPIMENTI ECOGRAFICI
1.Intitolazione delle aree di circolazione e dei luoghi sprovvisti di denominazione è demandata per legge alla Giunta Comunale. Successivamente all’approvazione del relativo atto deliberativo di G.C. si procede all’intitolazione definitiva delle aree di circolazione o dei luoghi solo dopo che sono state ottenute le necessarie autorizzazioni prefettizie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23/6/1927, n.1188 e, nel caso di personaggi deceduti da meno di dieci anni, le relative deroghe ai sensi dell’art.47 della medesima Legge.
2.Determinazione del numero delle nuove aree di circolazione e loro eventuale denominazione;
3.Assegnazione della numerazione civica esterna ed eventuale sua revisione (specie in concomitanza dei censimenti generali decennali);
4.Numerazione civica interna solo per i complessi a destinazione industriale/commerciale/artigianale o anche centri direzionali a destinazione mista (abitazioni con attività produttive).
B) ADEMPIMENTI STRAORDINARI PER L’ISTAT
L’Ufficio Toponomastica collabora con l’Ufficio Lavori Pubblici all’aggiornamento del Piano Topografico, che comprende la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e la delimitazione di nuclei abitati e centri abitati. Nel quadro dei lavori preparatori ai Censimenti Generali della Popolazione, l’Ufficio provvede ove occorra alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione, al fine di adeguarla alla situazione di fatto esistente.
LA MATERIA DELLA TOPONOMASTICA E' REGOLATA DA:
Legge 23 Giugno 1927, n.° 1188
Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
Art. 1
Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società Storica del luogo o della regione.
Art. 2
Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Art. 3
Nessun monumento , lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
Art. 4
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
Art. 5
Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano ai caduti di guerra o per la causa nazionale.
Art. 6
E' inoltre facoltà del Ministero dell'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n.° 223.
Numerazione civica - Obblighi dei proprietari di fabbricati
Art. 42: "Numerazione civica"
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
Art. 43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati"
1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica . In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.