GIUDICI POPOLARI
(LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287)
VENGONO ISCRITTI D’UFFICIO OGNI DUE ANNI (ANNO DISPARI)
- TUTTI COLORO CHE COMPIONO 30 ANNI
- CHI HA TRASFERITO LA RESIDENZA NEL COMUNE DI MARTA
Art. 13.
(Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari)
In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Art. 14.
(Invito ad iscriversi negli elenchi dei giudici popolari)
Per la formazione degli elenchi, il sindaco di ciascun Comune, invita con pubblico manifesto ogni due anni (anno dispari) tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a chiedere, non oltre i sessanta giorni successivi, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Art. 15.
(Procedimento per la scelta dei giudici popolari)
Gli elenchi sono dalla Commissione comunale compilati e integrati con la
iscrizione di ufficio di tutti coloro
che risultano essere in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge,
non più tardi dei trenta giorni successivi allo scadere del termine di sessanta giorni stabilito nell'articolo precedente. Durante detto termine la Commissione comunale accerta per ognuno degli iscritti il concorso delle condizioni richieste per la iscrizione operando le necessarie modificazioni.
Art. 9.
(Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise)
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 10.
(Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello)
I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 11.
(Carattere obbligatorio dell'ufficio - Condizione giuridica del giudice popolare)
L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE E' OBBLIGATORIO
ED E' PARIFICATO A TUTTI GLI EFFETTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Come si svolge l’ufficio di giudice popolare
Chi ottiene l’iscrizione definitiva nella lista generale dei giudici popolari è destinato a prestare servizio nel biennio successivo. In pratica, la Corte d’Appello e la Corte d’Assise d’appello estraggono 50 nominativi ogni 3 mesi. L’udienza viene fissata entro 5 giorni dall’estrazione ed i giudici popolari prescelti vengono convocati mediante gli agenti di forza pubblica oppure oralmente.
La nomina di giudice popolare dura 3 mesi (salvo la prosecuzione del processo) e produce l’effetto di obbligare il prescelto a partecipare al giudizio, a meno questi non abbia un valido motivo (ad esempio motivi di salute certificati dal medico) per non prendervi parte.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: infatti chi non si presenta, senza un giustificato motivo, è condannato al pagamento di una cifra che va da 2,59 euro a 15,49
euro cui si aggiungono le eventuali spese della sospensione e del rinvio del dibattimento.
Art. 3. La Corte di assise e' composta:
a) di un magistrato di appello che la presiede;
b) di un magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari.
Art. 4. La Corte di assise di appello e' composta:
a) di un magistrato di Cassazione che la presiede;
b) di un magistrato di appello;
c) di sei giudici popolari.
Giudice popolare: il compenso
I giudici popolari nominati hanno diritto ad un compenso giornaliero e al rimborso delle spese sostenute per il viaggio quando l’ufficio viene prestato fuori dal comune di residenza.
Art. 12.
(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.